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Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la retribuzione deve essere “proporzionata” e “sufficiente”, come da articolo 36 della Costituzione. E i giudici possono discostarsi dai salari previsti dai CCNL

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (n. 27711/23), ha stabilito che per determinare se la retribuzione assegnata a un lavoratore sia conforme agli standard dell’articolo 36 della Costituzione, il giudice può allontanarsi dalla retribuzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, nel caso in cui questa non sia adeguata e proporzionata.
Nel caso preso in oggetto il lavoratore sosteneva che il suo salario, calcolato in base al CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata, non rispettasse l’articolo 36 della Costituzione. Chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto a ricevere una retribuzione di base al livello D1 del Contratto Collettivo dei dipendenti dei proprietari di fabbricati. Durante i vari cambi di appalto, tra le altre cose, erano stati applicati diversi CCNL, ma sempre svantaggiosi per il lavoratore, seppur siglati da organizzazioni sindacali rappresentative. Risultato: diminuzione salariale a parità di lavoro e datore di lavoro.
La Corte ha accolto la richiesta del lavoratore, facendo riferimento a precedenti sentenze giurisprudenziali e alla recente Direttiva UE 2022/2041 in merito al salario minimo. Inoltre la Corte ha annullato la decisione oggetto del ricorso, rinviando la causa al giudice di prima istanza.
La decisione, in breve:
La decisione della corte suprema apre le strade a nuove applicazioni e interpretazioni dei CCNL, e a un cambio importante di paradigma nel tessuto italiano, che è composto in larga parte da PMI e in cui troppo spesso vige il libero arbitrio in tema di normativa del diritto del lavoro.
Photo credits: giovannifalcone.it

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